STAR-Series Portable PA System
DLGS 259/03
TITOLO III
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERA LI
Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato
1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso
privato e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le
eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che
prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della
sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste
da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non
appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie
disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato,
fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, e' assoggettata ad una autorizzazione generale che
consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare
ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente
l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La
dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il soggetto interessato e' abilitato ad iniziare la
propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso
esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello
stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio
per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di
comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso
proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da
opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di
mezzi.
Capo II
CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO P RIVATO
Art. 104
Attività soggette ad autorizzazione generale
1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e
via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera
a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze
provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare
appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione
generale e' richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto
disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e
rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a
fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali,
artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della
vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso
sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa
nave;
2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed
alle attività direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza
europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03,
relativi all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo,
ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle
prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna
protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli
rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino
escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non
intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali
e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo
l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai
sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste
assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente
alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 107
Autorizzazione generale
1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104,
comma 1, lettera a), il soggetto interessato e' tenuto a presentare al Ministe ro una dichiarazione,
conforme al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed
una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui
all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della
popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei
diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche
vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree
di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di
ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i modelli di cui agli
allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del
sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si
propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali
va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento
necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al
soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con
l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato
quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al
coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non
discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), e' tenuto a
presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le
caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad
osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché
quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della
popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di
comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da
un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali
va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti
l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale
di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene
luogo dell'autorizzazione generale.
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